Il contratto

Ecco riportato un testo proposto da una delle associazioni riconosciute circa la redazione di un contratto tra counsellor e cliente. Rientra tale circostanza tra gli obblighi professionali del counsellor.

Il Counselor professionista è tenuto a redigere con il cliente il contratto (in forma scritta) di consenso informato sulla tipologia di intervento e sulla privacy basato su un modello standard fornito dall’Associazione ..., all’interno del quale devono essere richiamati e specificati i criteri metodologici relativi a:

a)    Cos’è il Counseling e cosa fa il Counselor;

b)    L’obiettivo del lavoro di Counseling;

c)    La scelta delle modalità di intervento previste;

d)    Gli adempimenti obbligatori (in base a quanto previsto dalla legge sulla privacy)

e)    In base alla legge 4/13, ogni professionista contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’esplicito riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice di consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

f)     L’informazione al Cliente della presenza di uno sportello nazionale di riferimento per il cittadino consumatore approntato dall’Associazione ..., presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti secondo l’art. 4 della legge 4/2013, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti all’Associazione stessa;

g)    La Carta dei Diritti del Cliente (da allegare al contratto e che sarà pubblicata sul sito dell’Associazione ...)

– Pur conoscendo le basi del funzionamento psico-fisico dell’individuo (e le dinamiche peculiari di sistemi complessi come la coppia, la famiglia ed il gruppo) non interpreta né tantomeno fa diagnosi, bensì contribuisce a creare il clima relazionale più adatto per suscitare nei suoi interlocutori una nuova presa di consapevolezza, lasciando che la relazione di aiuto diventi un vero e proprio percorso di scoperta di sé-con-l’altro.

– Rispetta l’etica e la deontologia professionale facendo ricorso alla supervisione e ai percorsi di crescita personali (psicoterapia, counseling, analisi ecc.) che consentono di sciogliere i blocchi psico-emotivi che potrebbero influenzare negativamente il suo ruolo di agevolatore, di armonizzare le diverse componenti della propria personalità e, infine, di sviluppare a pieno le capacità di fondo più richieste per condurre con successo i colloqui di aiuto.

– Per quanto riguarda il focus dell’intervento, opera soprattutto sul presente come tempo dell’autotrasformazione e del cambiamento. Le tecniche impiegate (ascolto attivo, riformulazioni, domande, chiarificazioni, feedback, tecniche a mediazione corporea ecc.) stimolano nella persona un nuovo contatto con se stessa, facilitando la comprensione dei vissuti, delle sensazioni, delle emozioni e delle aspettative riferibili a precisi contesti e situazioni di vita.

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Fonti

1) www.associazionereico.org